Parrocchie di Santo Stefano e San Leonardo
Casalmaggiore
Provincia e Diocesi di Cremona

nel Web sito DuomoCasalmaggiore

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Il 9 aprile 2006, Domenica delle palme, si è costituito l'UFFICO STAMPA della parrocchia attraverso il quale il parroco e gli organismi parrocchiali manifestano le proprie valutazioni e riflessioni sui maggiori temi della vita ecclesiale e civile.

 

COMUNICATO DEL 3 OTTOBRE 2007

Nota del parroco dopo l'approvazione dello Statuto Comunale da parte del Consiglio Comunale di Casalmaggiore. Nota apparsa su "La Vita Cattolica" del 4 ottobre 2007

Per quanto mi è dato di capire attraverso la stampa locale, il Consiglio Comunale di Casalmaggiore, nell’approvare lo Statuto comunale, ha dichiarato doversi prendere atto delle altre forme di convivenza fondate su legami affettivi e, pur affermando la distinzione fra famiglia quale è prevista dall’ordinamento costituzionale e le altre unioni solidaristiche, ha altresì dichiarato la pari opportunità di accesso di queste ultime alla rete dei servizi sociali. Non so quale sia il valore giuridico di tali dichiarazioni, che sono in contrasto con l’attuale dettato costituzionale, che prevede soltanto una tipologia di famiglia, ossia l’unione stabile fra uomo e donna attraverso il patto matrimoniale. Certo è:
1. che se non si specifica almeno che le unioni che hanno rilevanza sociale, per ovvii motivi, sono soltanto quelle fra uomo e donna, si finisce per dare rilevanza sociale a ogni tipo di unione affettiva, anche a quelle convivenze che possiedono soltanto una finalità privatistica, e sulle quali è bene che sia soltanto il diritto privato a occuparsene. Una pubblica Amministrazione deve venire incontro non a ogni tipo di unione e di convivenza basata su vincoli affettivi, che può rispondere legittimamente a desideri personali (come ad esempio le convivenze fra due persone omosessuali, la convivenza di due amici, di due fratelli, di una badante con una persona anziana….), ma a quelle unioni che hanno appunto “rilevanza sociale”, e dunque si avvicinano in qualche modo alla istituzione-famiglia, quali appunto le convivenze fra uomo e donna;
2. che il principio di non discriminazione – che viene sbandierato da coloro che sostengono la legalizzazione della unioni di fatto – vale soprattutto in senso contrario: ossia è di fatto la famiglia fondata sul matrimonio che viene discriminata nei confronti delle altre libere convivenze. E’ discriminante, questo sì, qualsiasi norma che trattasse in modo paritario situazioni che sono oggettivamente differenti. Che senso di giustizia potrebbe manifestare una società che mettesse sullo stesso piano coloro che decidono di assumersi, oltre che i diritti, anche tutti i doveri del matrimonio, e coloro che invece liberamente scelgono un altro regime di convivenza, di tipo non matrimoniale? Come si possono avanzare pretese sui “diritti”, se liberamente si sceglie di respingere anche gli obblighi e le responsabilità, e dunque anche i “doveri” del matrimonio?;
3. che, con tali normative, si finisce per portare acqua al mulino del relativismo e del conformismo, che già affliggono il mondo giovanile. Le conseguenze sarebbero devastanti, perché la nostra società, che ha bisogno di una forte coesione, quale solo la famiglia può assicurare, consentirebbe progetti di vita che aumenterebbero il tasso di precarietà e di fragilità relazionale e indebolirebbero la volontà di scelte più impegnative e più stabili, le sole che possono costruire una società più solida e coesa, le sole che permettono e fondano un’educazione serena e forte dei nostri ragazzi.


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