CIRCA LA LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA
CIRCA LA LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA
In riferimento al disegno di legge sulla procreazione medicalmente assistita discussa recentemente presso il Parlamento italiano desideriamo comunicare pubblicamente alcune nostre riflessioni e stimolare un libero confronto riguardo a tale tematica:
I pilastri fondamentali del disegno di legge sono i seguenti:
· viene tutelato l'embrione umano su cui è proibita qualsiasi
tipo di sperimentazione (tranne nel caso in cui si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche volte alla tutela della salute dell'embrione stesso),
di riduzione embrionaria in caso di gravidanze plurime, di selezione a scopo
eugenetico ivi compresi i gameti, di clonazione, di soppressione e di crioconservazione
(tranne in casi particolari); di conseguenza, l'individuo nato con le tecniche
di fecondazione assistita acquisisce il medesimo status giuridico dei figli
legittimi;
· è consentito solamente il ricorso a tecniche di fecondazione
di tipo omologo, mentre vengono vietate quelle di tipo eterologo, cioè
con gameti non appartenenti ai genitori;
· viene proibito l'anonimato della madre e anche nel caso di ricorso
a fecondazione eterologa (in violazione della legge) è vietato il disconoscimento
della paternità;
· tali tecniche devono essere applicate con gradualità secondo
il principio della minore invasività: in sostanza medici e scienziati
dovranno conciliare l'efficacia del trattamento con il rispetto di tutte le
parti in causa, tenendo sempre presente che la nuova vita umana (l'embrione)
è soggetto di diritti e non è una cavia da laboratorio sulla
quale effettuare manipolazioni (ciò è anche principio di civiltà,
e non solo un principio di fede religiosa);
· la stessa attenzione deve essere posta nei confronti della coppia:
il medico deve informare, in maniera dettagliata, sui metodi, sui problemi
bioetici, sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici, sulle
probabilità di successo e sui rischi derivanti;
· vengono tutelate e riconosciute le coppie composte da maggiorenni
e di sesso diverso (vengono escluse le singole persone e le coppie composte
da persone del medesimo sesso), che secondo natura non possono avere figli
(per sterilità o infertilità) ma che aspirano alla genitorialità,
ed alla facoltà di poter ricorrere alla procreazione assistita come
possibilità e come probabilità per avere figli da amare e tutelare
e non da possedere: in sostanza la libertà e il desiderio di filiazione
non devono contraddire il principio di "casualità" della
natura umana;
· la possibilità di procreazione assistita viene consentita
nell'ambito di una esperienza di coppia stabile, indipendentemente che sia
coniugata o convivente, in età potenzialmente fertile: in sostanza
la libertà e il desiderio di filiazione devono fare i conti con la
responsabilità nel chiamare alla vita una nuova creatura umana, e,
quindi, non devono contraddire la dimensione sociale e relazionale della vita
stessa;
· si offre contemporaneamente sia la garanzia del diritto alla salute
della famiglia, salute riferita al concetto di vita come diritto e non come
oggetto di laboratorio, sia la garanzia dell'identità genetica dell'embrione.
Valutando globalmente il dettato del disegno di legge, l'aspetto prioritario
che ci sembra di fondamentale importanza è la concezione del figlio,
il quale non viene considerato come una cosa da possedere, nemmeno come un
diritto da invocare per se stessi, ma come un dono che è frutto della
relazione di amore di una coppia di sesso diverso: i diritti possessivi riguardano
infatti solo le cose, le persone non si possono avere; la persona va amata
ed accolta e, quindi, il bambino, fin dal concepimento, viene tutelato in
quanto persona umana a tutti gli effetti.
In seconda istanza il valore del disegno di legge consiste nel salvaguardare
i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda della procreazione assistita,
in linea con le raccomandazioni del Parlamento Europeo del 1989: dall'identità
dell'embrione, al desiderio e alla possibilità dei genitori di avere
figli nel rispetto della vita altrui, all'efficienza degli addetti alla tecnica
della fecondazione assistita nel rispetto della dignità dell'essere
umano.
Il suddetto valore del disegno di legge poggia sul principio che la laicità
dello Stato non può e non deve essere identificata come indifferentismo
e neutralismo etico: a nostro parere, non può esserci uno Stato senza
alcun riferimento etico; a tal riguardo uno Stato laico dovrebbe riconoscere,
in primo luogo, e, successivamente, sostenere le esperienze di legami solidi
e solidali.
Da qui si sottolinea che la libertà della persona rispetto a scelte
di vita, tra cui quella di avere bambino con il proprio partner, deve essere
sempre considerata come un atto di responsabilità verso altre persone,
come un progetto finalizzato e condiviso nel rispetto di altri, e non come
un gesto solo egoistico ed autoreferenziale: il desiderio della donna o della
coppia non può essere l'unico criterio di fronte all'accendersi di
una nuova vita.
Riguardo al fondamentale divieto che la legge improrogabilmente pone alla
fecondazione eterologa, ci teniamo a sottolineare che alcuni paesi europei
(tra cui la Svezia, definita laica e progressista), per anni avevano legittimato
tale tecnica procreativa senza alcun limite, per poi fare un inevitabile dietro-front.
Proprio la Svezia, nel 1984, ha emanato una legge che riconosce il diritto
dei giovani maggiorenni di sapere l'identità del proprio padre biologico
e, nel 1988, ha vietato la possibilità della fecondazione eterologa.
Tale disegno di legge è ben lontano dalla errata pretesa di essere
definito "cattolico": la morale cristiana non accetta alcuna tecnica
di procreazione extracorporea e, nel contempo, non riconosce la possibilità
che a tale tecnica procreativa possano accedere coppie non coniugate.
Risulta un buon testo normativo che dimostra, da un lato, di non essere ideologico,
e, dall'altro lato, di possedere una buona aderenza all'irrinunciabile principio
di realtà che dovrebbe guidare ogni azione politica ed amministrativa.
Infine, ci giunge spontaneo un interrogativo, che rimandiamo volentieri alla
libera discussione: il fatto che tale disegno di legge stabilisca per assodato
e certo che l'embrione è soggetto titolare di diritti non apre forse
un problema di incompatibilità e di contraddizione con i principi della
legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza ?
MASSIMO MAZZOLI, GABRIELE SIROCCHI, GIANFRANCO SALVATORE, ELENA BARBIERI,
CLAUDIA BARBIERI, RENZO PARONI, CARLO LUCOTTI, LUISA VERONESI
Casalmaggiore, 20.12.2003
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