STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE
S. STEFANO PROTOMARTIRE
ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE
DENOMINAZIONE -
SEDE - SCOPO
Art 1) E' costituita l'associazione delle famiglie "SANTO STEFANO
PROTOMARTIRE" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
in breve denominata anche come Associazione Santo Stefano ONLUS.
Art 2) L'Associazione ha sede in Casalmaggiore (CR), Piazza Marini 2,
presso l'Oratorio G. Maffei della parrocchia di Santo Stefano.
Art 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità volte al sostegno della famiglia intesa come società
naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e alla difesa e promozione
dei suoi diritti, ed in particolare:
a) Promozione di servizi e attività per minori, quale espressione
della propria identità ideale e culturale che si alimenta nella
visione e nella esperienza cristiana della vita, quale impegno di solidarietà,
per favorire la valorizzazione di ogni minore nella originalità
che porta in sé e nella comunità con gli altri;
b) Attivazione di ogni iniziativa volta a valorizzare il ruolo educativo
e sociale della famiglia rendendo i genitori consapevoli dei doveri e
diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli anche
attraverso l'auto-organizzazione per rispondere ai bisogni delle famiglie
presenti nel territorio;
c) Svolgimento presso strutture o delle quali l'Associazione abbia acquisito
la disponibilità, di tutte quelle organizzative, culturali, sportive,
ricreative e sociali che siano ritenute utili al raggiungimento dello
scopo sociale, comprese le attività marginali di svago, divertimento,
anche in collaborazione con altre organizzazioni educative o altre aggregazioni;
d) Compiere qualunque attività immobiliare, mobiliare e finanziaria
che fosse ritenuta utile o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale;
a tale scopo potrà accedere al credito, contrarre mutui o finanziamenti
anche di natura agevolata in conto interessi o in conto capitali ed inoltrare
richiesta di contributi ad Enti Pubblici, ditte o privati.
e) Potrà aderire a federazioni o associazioni che promuovano attività
simili o affini; L'Associazione non può svolgere attività
diverse da quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie
o di quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti
consentiti dal D.Lgs.4 1997 n°460 e successive modifiche e integrazioni.
Art 4) All'Associazione può aderire chiunque, maggiorenne di età,
condivida gli scopi e le finalità della medesima.
Art 5) La domanda di iscrizione all'Associazione comporta la conoscenza
e l'accettazione del presente Statuto e l'obbligo di pagare una quota
annuale. Per anno si intende quello solare. La quota è unica ed
è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali
versamenti di somme superiori al minimo sono considerate erogazioni liberali.
Art 6) L'Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per progetto
esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali. L'Associazione
è apartitica e ha durata indeterminata.
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PATRIMONIO ED ESERCIZI
SOCIALI:
Art 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili
ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dall'eventuale eccedenza di
bilancio;
- da eventuali donazioni, lasciti, contributi in conto capitale anche
di natura pubblica.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni marginali o partecipazione
ad esse;
- da proventi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici o privati;
- da qualunque altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art 8) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro
120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio
di Amministrazione il bilancio consuntivo e, entro lo stesso termine,
il bilancio preventivo. Gli utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale non verranno distribuite, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione
non siano imposte dalla legge o siano a favore di altre ONLUS che, per
legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
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SOCI:
Art 9) L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il periodo di recesso.
Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone la cui domanda di
ammissione verrà accettata da Consiglio e che verseranno la quota
di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di considerare come
soci Privilegiati dell'Associazione, le persone che, appartenendo a particolari
categorie sociali, sono tenuti a versare una quota di Associazione annua
percentualmente ridotta rispetto alla quota dovuta dai soci.
L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento
o di esborso rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione
ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà
degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle richieste
di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Art 10) I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali e fruire
gratuitamente dei servizi sociali secondo il regolamento approvato dall'Assemblea
su proposta del Consiglio. La divisione degli associati nelle categorie
previste dal precedente articolo 9 non implica alcuna differenza in merito
ai diritti degli associati. Ciascun Associato, in particolare, ha diritto
a partecipare attivamente alla vita ed alle attività dell'Associazione.
I Soci hanno diritto altresì di consultare ed estrarre copie dal
libro dei Verbali dell'Assemblea.
Art 11)La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità
o esclusione:
a) La morosità verrà dichiarata dal consiglio, previa sollecitazione
a versare la quota entro un termine stabilito.;
b) L'esclusione, per indennità o comportamento illeciti, sarà
motivata con Atto del Consiglio notificato al socio escluso che può
ricorrere al Collegio di cui all'Art. 22;
c) La cessazione fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche
in seno all'Associazione.
d) In qualunque caso di perdita di qualifica di socio il medesimo non
potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione.
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ORGANI:
Art 12) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto, su deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre membri
a un massimo di nove membri eletti i Soci dell'Assemblea per la durata
di tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, recesso o decadenza di un Consigliere, l'Assemblea
provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere che senza giustificato
motivo non partecipi a tre sedute consecutive decade dalla carica.
Art 13) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente,
un Segretario. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare,
anche tra i non associati, un Direttore Tecnico e/o Amministrativo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ai quali è
riconosciuto solo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Art 14) Il Consiglio si riunisce tutte le volte il Presidente lo ritenga
necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri
e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo
ed al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà
più uno dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente, in caso si assenza di entrambi dal più anziano di età
dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Art 15) Il Consiglio procede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione:
Esso procede pure:
a) Alla compilazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e alla loro
presentazione all'Assemblea;
b) All'assunzione di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione;
c) Alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione,
la cui osservanza è obbligatoria a tutti gli associati, e la cui
approvazione spetta all'Assemblea.
Art 16) Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica
da parte di questo della prima riunione.
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ASSEMBLEA:
Art 17) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno
7 gg.prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, e contenente
l'ordine del giorno, oltre a data e luogo dell'eventuale seconda convocazione,
al quale dovrà tenersi non prima del giorno successivo e non oltre
15 giorni dalla data della prima convocazione.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno
una volta all'anno entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio, e
in ogni caso quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
L'Assemblea può essere convocata anche in seguito a domanda indirizzata
al Consiglio di Amministrazione, motivata e firmata da parte di almeno
1/10 dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno inoltre precisare
gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
L'Assemblea di norma è convocata presso la sede sociale, può
essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché entro il
Comune di Casalmaggiore.
Art 18) L'Assemblea delibera sul Bilancio Preventivo e Consuntivo, gli
indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle nomine dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Revisori e su tutto quant'altro
a lei demandato per legge o per Statuto.
Art 19) Nell'Assemblea hanno diritto di intervento e di voti tutti i soci
ordinari e privilegiati che abbiano effettuato il pagamento della quota
annuale di Associazione da almeno 60 giorni prima della data di convocazione
dell'Assemblea.
E'facoltà del Consiglio di Amministrazione di rivolgere espresso
invito a partecipare alla Assemblea, fermo restando il non diritto al
voto anche ai soci non in regola con la precedente prescrizione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio,
salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazione in
merito a responsabilità dei Consiglieri; ogni socio può
rappresentare al massimo un altro socio.
Art 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio,
in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina
il suo Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e,
se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed il genere in diritto di intervento alle Assemblee
Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente,
dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art 21) Sono valide le deliberazione dell'Assemblea prese a maggioranza
di voti se in prima convocazione sono presenti almeno la maggioranza degli
aventi diritto al voto.
In seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese a maggioranza
di voti, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Gli amministrazioni non hanno diritto al voto nelle delibere di approvazione
del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre
quarti degli associati con diritto di voto e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti con diritto al voto.
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COLLEGIO DEI REVISORI:
Art 22) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio
di Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti
fra i soci e rieleggibili. I Revisori accerteranno la regolare tenuta
della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione
ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza
dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere
in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
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SCIOGLIMENTO:
Art 23) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso
di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui l'art. 3 comma 190 della legge 13 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
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CONTROVERSIE:
Art 24) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi
e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi
non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea;
essi giudicheranno ex bono ex aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art 25) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle nor
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