CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità.
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche,
ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità
e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne
l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche
di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne
di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della
infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità
e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti
le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da
atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base
ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni
di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni
fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5
sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità
di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia
deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di
adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.
Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di
invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono
essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire
il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera
procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico
responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà
e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore
a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei
soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile
della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso
deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione
le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente
legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità,
e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture
autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di
cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della
coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime
ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti
non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non
essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce
alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere
nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle
strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro
di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei
casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni
della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto
superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli
embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione
con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al
fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni,
i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori
epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati
necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni
altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo
e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti
estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo
4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000
a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte
da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale
di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni
mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza
avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo
6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000
euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione
di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio
genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione
di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma
7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al
cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente
articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può
essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita
a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche
e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione
o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione
di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze
attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita
la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita
è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei
casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta,
sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti
è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000
a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,
previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base
ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività
delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta
entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione
della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente
legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente,
al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private
autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al
di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce
effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma
1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento
di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e
conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto
superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità
del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute
un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo
precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché,
nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso
alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni.
La violazione della disposizione del presente comma è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità,
definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione
degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero
della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.