Testo Integrale
1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana
dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non
è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni
e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché
altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della
limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo
restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato
di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale
e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente
offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle
norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture
sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza
o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati
i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione
della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi,
per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono
anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei
consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente
scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche
ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente
legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge
29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000
annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti
dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario
1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni,
la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza,
il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua
salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è
avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito,
si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria
a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire
i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente
quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza
delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante,
di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta,
nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione
della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice
e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il
parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti
sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà
della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove
la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza
della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla
base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano
a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti
e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché
sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico
di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento,
rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi
autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico
del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,
di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base
delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento,
firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta
richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette
giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma,
presso una delle sedi autorizzate.
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni,
può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita
della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo
per la salute fisica o psichica della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente
vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente
ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.
Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico
è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua
certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi
immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente
pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato
anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e
al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è
tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione
della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera
a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni
misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo
20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza
di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali
pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla
legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano
richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere
praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di
requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà
delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione
della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno
avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno
precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione
della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente
si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20
per cento e uguali per tutte le case di cura.
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due
sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno
altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unita socio-sanitarie
locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla
scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del
quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via
d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è
tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli
interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di
coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve
essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente
dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un
mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della
abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni
dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione
con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente
e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e
non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso
ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione
degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione
anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario,
ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità
delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per
salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi
l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione
della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui
al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi
alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli
4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano
fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto
1974, n. 386 .
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure
o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché
per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi
e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino
la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate
con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà
istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento
è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente
per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito
dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base
della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della
donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della
presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione
della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna
stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni,
quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione
delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio
o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti
e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta
una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo
in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna
e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della
relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto
a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo
per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso
di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare,
certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si
applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo
7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
13. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta
di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente
separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere
sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito
deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla
presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda
e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e
sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché
il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide
entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto
a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle
nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,
che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità
personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o
malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza
deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,
promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie
sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali,
sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più
moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della
donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono
inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario
ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire
le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza,
al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della
gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono
un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione
statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti
nel territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata
in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al
Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti,
anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese
di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda
le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito
con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con
la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della
donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera
come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito
con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza
con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della
donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione
personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la
lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è
minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la
reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione
volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti
dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle
modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione
volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o
interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste
dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente
previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non
è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si
applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale
è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione
della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione
della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha
sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale,
essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela
l'identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha
fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge,
è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì
abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo
583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è
punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso
il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice
accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.